DEHORS E TAVOLINO SEMPRE PIÙ SELVAGGIO. COSA C’È DA SAPERE
Pubblicato in News · Mercoledì 15 Ott 2025 · 4:15
Sapevamo bene che non sarebbe stato facile un “ritorno all’ordine” dopo le ampie deroghe adottate nel periodo Covid. Avevamo ragione anche se non era una profezia troppo difficile. Dai tempi dell’emergenza sanitaria, che ha concesso agli esercenti di attività di “food and beverage” la possibilità di traslocare nelle pubbliche vie tavolini e baracconi, si è continuato ad andare avanti con proroghe su proroghe del tutto immotivate, nonostante in alcune strade e piazzette del Centro storico l’ingombro di tali istallazioni crea disagi alla mobilità, ostacola il passaggio e financo l’accesso alle abitazioni, oltre ad ostruire la visuale e la fruizione di monumenti e beni culturali.
Ora è in arrivo l’ultima proroga che sposta lo status quo emergenziale addirittura a giugno 2027, in attesa di un definitivo riordino della materia che però promette peggioramenti preoccupanti per i centri storici delle nostre città d’arte.
Un intervento che disciplini il settore sarebbe assolutamente necessario. In anni di mancanza di regolamentazione, ad es., non è mai stato chiarito se sia necessaria una qualche forma di titolo abilitativo; la stessa parola “dehor”, entrata ormai nel linguaggio d’uso comune o quanto meno in quello di settore, è presente in alcuni regolamenti comunali senza avere corrispettivi nella normativa nazionale. Non se ne trova traccia né nel D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) né nel Regolamento Edilizio nazionale dove invece sono presenti definizioni di tettoia, pensilina, veranda, ecc.
Ben venga dunque, almeno in teoria, la volontà di disciplinare finalmente la materia.
Il problema è che la cura è peggiore del male. Nella legge 193 del 16 dicembre 2024 sulla Concorrenza veniva data al Governo la delega per un decreto legislativo che regolamenti la concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico. La via già delineata dalla legge delega non solo riconosce maggiore autonomia ai Comuni ma va a modificare le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) limitando ulteriormente le prerogative delle Soprintendenze e il loro ruolo di tutela. L’autorizzazione paesaggistica rilasciata della Soprintendenza servirà solo nel caso di istallazioni “strettamente prospicienti” monumenti, chiese e beni culturali di eccezionale valore.
La liberalizzazione delle procedure per favorire i privati esercenti che operano in luoghi di pregio, anche iconici della città, e che sempre più appartengono a grandi società multinazionali o gruppi finanziari, calpesta il diritto al godimento della bellezza che appartiene a tutti i cittadini. Nessun problema dunque se avremo perso per sempre la vista di piazza di Spagna passeggiando su via Condotti.
Ma la delega al Governo per disciplinare la materia fissava in 12 mesi la scadenza entro cui predisporre il Decreto legislativo, termine evidentemente non rispettato, così è arrivato un emendamento al disegno di legge sulla Semplificazione delle attività economiche (’articolo 15-septies), già approvato al Senato e ora alla Camera, che sposta il termine al Governo per attuare la delega al 31/12 del 2026 e proroga fino a giugno 2027 l’occupazione di suolo pubblico concessa in deroga causa covid.
E non è tutto, infatti la delega prescrive anche l’applicazione del silenzio-assenso per le Soprintendenze sulle autorizzazioni paesaggistiche, con il probabile risultato che fino alla data di giugno 2027 gli esercenti saranno liberi magari di occupare altro spazio pubblico per poi, alla scadenza di tale data, sommergere gli uffici delle Soprintendenze con centinaia di richieste che non potranno essere verificate e passeranno con il silenzio assenso a prescindere dal valore del bene culturale cui stiano arrecando danno per impatto visivo o ostacolandone la fruizione.
Eppure il Consiglio di Stato con la sentenza 06947/2020 ha affermato che non può essere trascurato il valore del “contesto ove il suolo si colloca, che giustifica un più elevato grado di comprimibilità dell’interesse legittimo degli operatori economici …”.
Ci chiediamo come sia possibile che per città considerate patrimonio universale dell’umanità dall’Unesco non si preveda una normativa separata che ne garantisca la tutela.
Il Decreto legislativo dovrebbe chiarire quali siano i criteri per valutare la compatibilità tra i principi della tutela del bene culturale e gli impianti soggetti ad autorizzazione che si intenda realizzargli accanto.
L’unico aspetto potenzialmente positivo è che il testo conterrà la definizione del concetto di “dehor” e fisserà indicazioni sugli arredi per omogeneità di decoro.
