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SITO UNESCO DI ROMA

Italia Nostra Roma
Pubblicato in Dossier · Martedì 19 Dic 2023
Tags: SitoUnesco
CRITICITÀ DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESISTICA DELLA REGIONE LAZIO (PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE DEL LAZIO E PIANO TERRITORIALI PAESISTICO 15/12 VALLE DELLA CAFFARELLA, APPIA ANTICA ED ACQUEDOTTI) NEI RIGUARDI DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE DELLA CITTÀ DI ROMA PRESENTE ALL’INTERNO DELLA CINTA DELLE MURA AURELIANE, RICONOSCIUTO PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ DALL’UNESCO FIN DAL 1980 (AGGIORNAMENTO 4.12.2023).

Il sito Unesco di Roma, ossia la parte di Città Storica racchiusa dalla cinta delle mura aureliane, ricade in gran parte nell’ambito territoriale del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio, ed in misura minore nell’ambito territoriale del Piano Territoriale Paesistico (PTP) 15/12 Valle della Caffarella, Appia antica ed Acquedotti.
 
IL PTPR del Lazio, sebbene riconosca l’esistenza del bene paesistico costituito da detto insediamento storico urbano, non attribuisce al medesimo la stessa tutela paesistica che invece viene attribuita a tutti gli altri cinquecento insediamenti storici urbani (centri storici) del Lazio. Ciò è avvenuto sia con il PTPR adottato nel 2007, sia nel PTPR approvato nel 2021.
 
Invece il PTP 15/12 non riconosce neppure l’esistenza del bene paesistico costituito da detto insediamento storico urbano, e di conseguenza lo lascia privo di tutela paesistica per la porzione che ricade nel suo ambito territoriale, compreso tra il Colosseo a nord e le mura aureliane a sud, lasciando ampie aree del sito Unesco prive della necessaria tutela.
 
Anche la sentenza del TAR del 29.5.2020 ha riconosciuto l’incongruità tra il riconoscimento del centro storico di Roma racchiuso dalle mura aureliane come Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, e la omessa tutela da parte dello Stato italiano di detto bene tramite i necessari provvedimenti di apposizione di vincoli culturali e paesistici.
 
Peraltro la sentenza del Consiglio di Stato del 21.12.021 ha confermato l’esistenza di un bene paesistico costituito dal sito Unesco e la necessità della sua tutela.
 
Il mancato riconoscimento di una porzione del sito Unesco di Roma e quindi del bene paesistico consistente nell’insediamento storico urbano di Roma all’interno dell’ambito territoriale del PTP 15/12 permette di applicare l’articolo 6 della Legge 7/2017 di rigenerazione urbana nell’area del Sito Unesco compresa tra il Colosseo a nord e le Mura aureliane a sud, e quindi di procedere alla demolizione e ricostruzione di edifici, anche con aumento di volume e di sedime”.

Pubblichiamo un dossier sull'argomento curato dal nostro Consigliere Emilio Giacomi








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